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18-04-2024
Donazione indiretta
Donazione - Indiretta - In genere titoli depositati su conto bancario del donante - Trasferimento, giusta ordine impartito alla banca, da tale conto a quello del donatario - Donazione tipica ad esecuzione indiretta - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Distinzione dal contratto in favore di terzo - Ragioni.
In tema di atti di liberalità, il trasferimento, attraverso un ordine di bancogiro del disponente, di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta, soggetta alla forma dell′atto pubblico, salvo che sia di modico valore, poiché realizzato non tramite un′operazione triangolare di intermediazione giuridica, ma mediante un′intermediazione gestoria dell′ente creditizio. Infatti, l′operazione bancaria tra il donante e il donatario costituisce mero adempimento di un distinto accordo negoziale fra loro concluso e ad essa rimasto esterno, il quale solo realizza il passaggio immediato di valori da un patrimonio all′altro, e tale circostanza esclude la configurabilità di un contratto in favore di terzo, considerato che il patrimonio della banca rappresenta una "zona di transito" tra l′ordinante ed il destinatario, non direttamente coinvolta nel processo attributivo, e che il beneficiario non acquista alcun diritto verso l′istituto di credito in seguito al contratto intercorso fra quest′ultimo e l′ordinante.
Cassazione, sezioni Unite civili, sentenza 27 luglio 2017 n. 18725
Titoli di credito - Certificati di deposito al portatore - Legittimazione a riscuotere le somme - In capo al possessore - Sussiste.
(Cc, articoli 1992 e 2003)
In ordine ai certificati di deposito al portatore, in applicazione delle disposizioni generali dettate dal codice civile, la legittimazione a esercitare il diritto alla prestazione in esso indicata è, come per ogni titolo di credito al portatore, in capo al suo possessore e derivata dalla presentazione dello stesso. Il trasferimento, per tanto, si perfeziona con la consegna del titolo e produce l′effetto di costituire, in capo all′accipiens, la legittimazione a riscuotere le somme relative. Ne consegue che non incombe sul possessore la prova circa il possesso acquisitivo del titolo, spettando alla controparte dimostrare l′esistenza di una valida ragione giustificante la propria pretesa restitutoria.
Cassazione, sezione II civile, ordinanza 19 agosto 2021 n. 23127
Donazione - Indiretta - Negozio mezzo - "Negotium mixtum cum donatione" - Atto di cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro presso un istituto di credito - Natura di donazione indiretta - Condizioni - Accertamento dell′esistenza dell′"animus donandi" - Necessità.
La possibilità che costituisca donazione indiretta l′atto di cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito - qualora la predetta somma, all′atto della cointestazione, risulti essere appartenuta ad uno solo dei cointestatari può essere qualificato come donazione indiretta solo quando sia verificata l′esistenza dell′"animus donandi", consistente nell′accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della cointestazione, altro scopo che quello della liberalità.
Cassazione, sezione II civile, sentenza 12 novembre 2008 n. 26983
Donazione - Indiretta - Negozio mezzo - "Negotium mixtum cum donatione" - Nozione - Forma - Requisiti di cui all′articolo 782 del codice civile - Esclusione - Fondamento.
(Cc, articoli 782, 809 e 769)
In tema di atti di liberalità, il "negotium mixtum cum donatione" costituisce una donazione indiretta in quanto, attraverso l′utilizzazione della compravendita, si realizza il fine di arricchire il compratore della differenza tra il prezzo pattuito e quello effettivo; pertanto, non è necessaria la forma dell′atto pubblico richiesta per la donazione diretta, essendo, invece, sufficiente la forma dello schema negoziale adottato; poiché, l′articolo 809 del codice civile, nel sancire l′applicabilità delle norme sulle donazioni agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall′articolo 769 del codice civile, non richiama l′articolo 782 codice civile, che prescrive l′atto pubblico per la donazione.
Cassazione, sezione II civile, sentenza 7 giugno 2006 n. 13337
Donazione - Indiretta - Negozio mezzo - Donazione di danaro - Successivo impiego per acquisto immobiliare - Natura del negozio - Donazione indiretta di immobile - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
Ai fini della configurabilità della donazione indiretta d′immobile, è necessario che il denaro venga corrisposto dal donante al donatario allo specifico scopo dell′acquisto del ben o mediante il versamento diretto dell′importo all′alienante o mediante la previsione della destinazione della somma donata al trasferimento immobiliare. Non ricorre, pertanto, tale fattispecie quando il danaro costituisca il bene di cui il donante ha inteso beneficiare il donatario e il successivo reimpiego sia rimasto estraneo alla previsione del donante. (Nel caso di specie la Suprema Corte ha stabilito che la mera elargizione di somme di danaro mediante assegni circolari, non potesse qualificarsi donazione indiretta ed ha invalido il negozio concluso per il difetto di forma solenne).
Cassazione, sezione II civile, sentenza 6 novembre 2008 n. 26746.
Donazione - Indiretta - Negozio mezzo - "Negotium mixtum cum donatione" - Donazione indiretta - Nozione - Accollo assunto per spirito di liberalità nei confronti del mutuatario di pagare le rate del mutuo - Causa - Donazione diretta - Configurabilità - Conseguenze.
(Cc, articoli 782 e 2034)
Poiché con la donazione indiretta le parti realizzano l′intento di liberalità utilizzando uno schema negoziale avente causa diversa, configura piuttosto una donazione diretta l′accollo intero con cui l′accollante, allo scopo di arricchire la figlia con proprio impoverimento, si sia impegnato nei confronti di quest′ultima a pagare all′Istituto di credito le rate del mutuo bancario dalla medesima contratto, atteso che la liberalità non è un effetto indiretto ma la causa dell′accollo, sicché l′atto - non rivestendo i requisiti di forma prescritti dall′articolo 782 codice civile - deve ritenersi inidoneo a produrre effetti diversi dalla "soluti retentio" di cui all′articolo 2034 del codice civile.
Cassazione, sezione II civile, sentenza 30 marzo 2006 n. 7507