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18-04-2024
Procedimento civile in genere
Tentativo obbligatorio di conciliazione - Azione di più condomini a tutela di un bene comune
Procedimento civile in genere - Tentativo obbligatorio di conciliazione - Azione di più condomini a tutela di un bene comune - Partecipazione di tutti gli attori al tentativo di conciliazione- Necessità - Esclusione - Conseguenze.
(Cc, articolo 1105; Decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, articolo 5)
Qualora più condomini lamentino la lesione di un bene in regime di comproprietà (nella specie: per la riduzione in pristino di un muro condominiale sulla quale altro condomino aveva apposto una gigantografia, ritenendolo di proprietà esclusiva) non è necessaria la partecipazione di tutti gli attori alla procedura di mediazione, ma è condizione necessaria e sufficiente a far luogo alla valida prosecuzione del processo nel rispetto della condizione di procedibilità ex articolo 5 del decreto legislativo n. 28 del 2010 il fatto che, prima dell′instaurazione del processo ovvero (in caso di assegnazione giudiziale del termine) entro l′udienza fissata per la prosecuzione del processo, sia stato regolarmente espletato il tentativo di conciliazione con la partecipazione di uno solo fra gli attori disgiuntamente legittimati. Infatti, trattandosi di siffatta legittimazione, il potere del partecipante alla procedura (conclusasi senza successo) di validamente instaurate o proseguire il processo non può essere intaccato dalla mancata partecipazione al tentativo di conciliazione da parte degli altri soggetti attivamente legittimati. In tal caso rimarrà improcedibile la domanda di costoro, che potranno peraltro giovarsi dell′eventuale accoglimento della domanda coltivata dall′attore che ha ragionevolmente esperito il tentativo di conciliazione (così come potranno aderire ad una raggiunta conciliazione).
Cassazione civile, sezione II, sentenza 12 dicembre 2023 n. 34714