Studio Legale Pietrangeli Bernabei
24-04-2024

Contratto d′opera professionale

Rapporto di prestazione d′opera professionale


Contratto d′opera professionale - Rapporto di prestazione d′opera professionale - Prova - Forma libera - Ricorso a presunzioni - Ammissibilità - Insindacabilità delle valutazioni del giudice di merito - Limiti.
(Cc, articoli 2230, 2697 e 2729)
Il rapporto di prestazione d′opera professionale postula il conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti, sicché, quando sia contestata la instaurazione di un siffatto rapporto, grava sull′attore l′onere di dimostrare l′avvenuto conferimento, anche ricorrendo alla prova per presunzioni, mentre compete al giudice del merito valutare se gli elementi offerti, complessivamente considerati, siano in grado di fornire una valida prova presuntiva; il risultato di tale accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità, che è invece ammissibile quando nella motivazione siano stati pretermessi, senza darne ragione, uno o più fattori aventi, per condivisibili massime di esperienza, una oggettiva portata indiziante. (Nel caso di specie, relativo ad una azione di pagamento somme rivendicate a titolo di compenso per prestazioni professionali ingegneristiche, il giudice adito, ribadito l′enunciato principio, ha rigettato la domanda, in quanto, nella circostanza, la pur corposa documentazione offerta in comunicazione sin dall′atto di citazione, non era sufficiente a comprovare, prima ancora della esecuzione, l′avvenuto conferimento dell′incarico professionale da parte della parte convenuta e quindi l′instaurazione del rapporto professionale posto a giustificazione della pretesa creditoria azionata in giudizio).
Tribunale di Imperia, Sezione civile, sentenza 11-15 novembre 2023 n. 731