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03-05-2024
Impugnazione multa
Autovelox non sottoposto ad omologazione obbligatoria
Ordinanza Corte di Cassazione n° 10505 del 18 aprile 2024 relativa all′obbligo di approvazione ed omologazione dei dispositivi utilizzati per rilevare la violazione delle norme del Codice della Strada.
Il provvedimento giudiziale suindicato viene emesso quale determinazione conseguente al ricorso proposto dal Comune di Treviso avverso la sentenza del Tribunale di Treviso che aveva confermato la legittimità della pronuncia di primo grado, con la quale era stato annullato il verbale opposto, poiché l′accertamento dell′indicata infrazione era avvenuto con la citata apparecchiatura elettronica senza che fosse stata preventivamente omologata ai sensi di legge, non risultando rilevante allo scopo la mera approvazione preventiva di tale mezzo di rilevazione, siccome non equipollente all′omologazione ministeriale.
La Suprema Corte , confermando la decisione del Tribunale, ha affermato quanto segue:
"E, quindi, condivisibile la motivazione della sentenza impugnata che ha operato la distinzione tra i due procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché l′omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l′approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento.
L′omologazione, quindi, consiste in una procedura che pur essendo amministrativa (come l′approvazione) ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l′attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l′indispensabile condizione per la legittimità dell′accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell′art. 142 c.d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l′organo accertatore, secondo l′ormai univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr., da ultimo, Cass. n. 14597/2021).
Oltretutto, anche recentemente, è stato precisato che in caso di contestazioni circa l′affidabilità dell′apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi si badi che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell′esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento (cfr. Cass. n. 3335/2024)".
Il provvedimento giudiziale suindicato viene emesso quale determinazione conseguente al ricorso proposto dal Comune di Treviso avverso la sentenza del Tribunale di Treviso che aveva confermato la legittimità della pronuncia di primo grado, con la quale era stato annullato il verbale opposto, poiché l′accertamento dell′indicata infrazione era avvenuto con la citata apparecchiatura elettronica senza che fosse stata preventivamente omologata ai sensi di legge, non risultando rilevante allo scopo la mera approvazione preventiva di tale mezzo di rilevazione, siccome non equipollente all′omologazione ministeriale.
La Suprema Corte , confermando la decisione del Tribunale, ha affermato quanto segue:
"E, quindi, condivisibile la motivazione della sentenza impugnata che ha operato la distinzione tra i due procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché l′omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l′approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento.
L′omologazione, quindi, consiste in una procedura che pur essendo amministrativa (come l′approvazione) ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l′attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l′indispensabile condizione per la legittimità dell′accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell′art. 142 c.d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l′organo accertatore, secondo l′ormai univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr., da ultimo, Cass. n. 14597/2021).
Oltretutto, anche recentemente, è stato precisato che in caso di contestazioni circa l′affidabilità dell′apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi si badi che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell′esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento (cfr. Cass. n. 3335/2024)".