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06-05-2024
Direttore dei lavori
Responsabilità in caso di vizi in corso d′opera
IL PRINCIPIO
In tema di appalto, il direttore dei lavori, quale rappresentante del committente, deve avere le competenze necessarie a controllare la corretta esecuzione delle opere da parte dell′appaltatore e dei suoi ausiliari, essendo altrimenti tenuto ad astenersi dall′accettare l′incarico o a delimitare, sin dall′origine, le prestazioni promesse, sicché è responsabile nei confronti del committente se non rileva in corso d′opera l′inadeguatezza delle opere strutturali, sebbene affidate ad altro professionista, salvo che dimostri che i vizi potevano essere verificati solo a costruzione ultimata.
LA NOTA
Sull′annoso problema dell′assicurazione della responsabilità civile, nel caso in cui l′assicurato sia responsabile in solido con altro soggetto, nella decisione in esame la Corte ha ribadito che l′obbligo indennitario dell′assicuratore nei confronti dell′assicurato non è riferibile alla sola quota di responsabilità dell′assicurato operante ai fini della ripartizione della responsabilità tra i condebitori solidali, ma si estende potenzialmente a tutto quanto l′assicurato deve pagare al terzo danneggiato nei limiti del massimale, atteso che una diversa interpretazione contrasterebbe con il tenore letterale dell′articolo 1917 del codice civile e priverebbe di concreta tutela l′assicurato rispetto alla quota di responsabilità posta a carico del condebitore solidale, nel caso in cui quest′ultimo sia insolvibile o di difficile solvibilità.
Cassazione civile, Sezione II, ordinanza 5 febbraio 2024 n. 3249