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15-05-2024
Polizze "Linked"
Sono assicurazioni sulla vita solo se garantiscono (almeno in parte) la restituzione dei premi versati
CASS. CIV., Sez. I, ord., 9 aprile 2024, n. 9418
La polizza sulla vita beneficia di una disciplina di favore, come quella dell′impignorabilità dei capitali e delle rendite ex art. 1923 c.c., non perché formalmente prodotto assicurativo, ma perché adempie una particolare funzione di previdenza complementare rispetto a quella obbligatoria, destinata per lo più a far fronte ai bisogni della tarda età (in questi termini le Sezioni Unite l′hanno considerata "il terzo pilastro" della previdenza).
Le polizze unit-linked si possono classificare in più categorie a seconda delle loro caratteristiche, che riguardano per lo più le garanzie di restituzione dei premi riconosciute all′assicurato:
- le polizze guaranteed unit linked garantiscono all′assicurato la restituzione del capitale, prevedendo la possibilità di una maggiorazione minima;
- le polizze partial guaranteed unit linked riconoscono all′assicurato una garanzia di restituzione solo parziale dei premi versati;
- nelle polizze unit linked cd. pure la somma dovuta dall′assicuratore dipende esclusivamente dal valore del parametro finanziario sottostante nel momento in cui l′obbligazione diventa esigibile, realizzandosi un collegamento "integrale" al valore sottostante delle quote di investimento.
E allora, nelle polizze guaranteed o partial garanteed l′assicuratore assume su di sé, con diverse gradualità, un rischio demografico, nel senso che al verificarsi dell′evento attinente alla vita umana all′assicurato viene comunque sempre riconosciuta la somma di denaro garantita al momento della stipula del contratto, anche a prescindere dal valore sottostante delle quote dei fondi comuni di investimento, che potrebbe essersi ridotto rispetto ai premi versati o addirittura azzerato. Soltanto nelle polizze unit linked "pure" il rischio di investimento è totalmente a carico dell′assicurato, con la conseguenza che, in caso di azzeramento del valore delle quote, nulla è dovuto da parte dell′assicuratore.
Coerente è, quindi, la scelta del legislatore che, con l′art. 2 del d.lgs n. 209/2005, ha fatto rientrare nella categoria delle polizze sulla vita del ramo III non tutte le polizze unit linked, ma solo quelle guaranteed e partial garanteed: il legislatore ha così espressamente assunto come requisito qualificante l′idoneità di un evento futuro legato alla vita a incidere sulla prestazione dell′assicuratore, nel senso di riconoscere comunque all′assicurato una somma apprezzabile non legata al rischio finanziario.
In definitiva, il tratto qualificante sta nell′allocazione del cd. rischio demografico, ossia dell′evento legato alla durata della vita umana. Se il rischio d′investimento grava totalmente sull′assicurato, tanto da poter comportare la perdita dell′intero capitale, il cd. rischio demografico, pur apparentemente presente, è in realtà insussistente perché non si garantisce all′assicurato, proprio in base all′accordo, il riconoscimento di una somma di denaro minima, pur ridotta rispetto all′ammontare dei premi versati, che sia completamente "slegata" dal valore sottostante delle quote di investimento; oppure gli si attribuisce una somma del tutto irrisoria. In tal caso l′evento legato alla durata della vita umana figura come mero parametro temporale per individuare il momento in cui verrà liquidata la polizza, poiché l′assunzione del rischio è soltanto apparente.