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15-05-2024
Responsabilità dell′amministratore di fatto
Individuazione del ruolo di amministratore di fatto
Cassazione penale, Sezione V, sentenza 26 ottobre 2023-2 febbraio 2024 n. 4816
IL PRINCIPIO
Ai fini dell′attribuzione della qualifica di amministratore "di fatto" è necessaria la presenza di elementi sintomatici dell′inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell′attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare ed il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta, come nel caso che ci occupa, da congrua e logica motivazione. In particolare, la prova della qualifica di amministratore di fatto può trarsi anche dal conferimento di una procura generale ad negotia, quando questa, per l′epoca del suo conferimento e per il suo oggetto, concernente l′attribuzione di autonomi e ampi poteri, sia sintomatica della esistenza del potere di esercitare attività gestoria in modo non episodico o occasionale ovvero sia seguita dall′attivazione dei poteri conferiti con la procura stessa (nella specie, è stata ritenuta correttamente argomentata l′attribuzione all′imputato della qualifica di amministratore di fatto, attraverso la valorizzazione, tra l′altro, del conferimento all′imputato stesso di una serie di procure speciali che "riguardavano l′intero patrimonio della società, per cui equivalevano a permettergli di disporne liberamente").
LA NOTA
Secondo la giurisprudenza consolidata, ai fini dell′attribuzione ad un soggetto della qualifica di amministratore "di fatto" di una società, può essere valorizzato l′esercizio, in modo continuativo e significativo, e non meramente episodico od occasionale, di tutti i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione, o anche soltanto di alcuni di essi; in tale ultimo caso, peraltro, spetterà ai giudici del merito valutare la pregnanza, ai fini dell′attribuzione della qualifica o della funzione, dei singoli poteri in concreto esercitati (di recente, sezione V, 15 novembre 2023, Zini ed altro; sezione V, 25 gennaio 2023, Conti; sezione II, 1° giugno 2022, Ribecco). In altri termini, per la determinazione del possesso della qualifica di amministratore "di fatto", occorre avere riguardo al disposto dell′articolo 2639 del codice civile, secondo cui tale nozione postula l′esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione, anche se "significatività" e "continuità" non comportano necessariamente l′esercizio di "tutti" i poteri propri dell′organo di gestione, ma richiedono l′esercizio di un′apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale (cfr, anche sezione V, 26 giugno 2013, Boschetti ed altri, relativa ad una fattispecie in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale in cui si è ritenuto correttamente motivata l′attribuzione della qualifica di amministratore "di fatto" valorizzando il ruolo assunto dall′imputato di preminenza assoluta nella gestione della società, essendo emerso che questi era l′autore di ogni scelta gestionale, impartiva disposizioni ai dipendenti, assumeva e licenziava personale di sua volontà, gestiva il settore pubblicitario).