Studio Legale Pietrangeli Bernabei
15-05-2024

Reati fallimentari

Bancarotta fraudolenta per distrazione


(Rd 16 marzo 1942 n. 267, articolo 216, comma 1, numero 1)

Integrano il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione tutte le operazioni economiche che, esulando dagli scopi dell′impresa, determinano, senza alcun utile per il patrimonio sociale, un effettivo depauperamento di questo in danno dei creditori, anche attraverso il distacco di beni da detto patrimonio, senza immettervi alcun corrispettivo, così da impedirne l′apprensione da parte degli organi fallimentari. Al riguardo, la prova della distrazione o dell′occultamento dei beni della società dichiarata fallita è desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell′amministratore, della loro destinazione al soddisfacimento delle esigenze della società.

Cassazione penale, Sezione V, sentenza 26 ottobre 2023-2 febbraio 2024 n. 4816