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15-05-2024
Compossesso
Mutamento del compossesso in possesso esclusivo ai fini dell′usucapione
(Cc, articoli 1102, 1144, 1158, 1362 e 1363)
Cassazione civile, Sezione II, ordinanza 7 febbraio 2024 n. 3493
IL PRINCIPIO
Nell′indagine diretta a stabilire, alla stregua di ogni circostanza del caso concreto, se un′attività corrispondente all′esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l′altrui tolleranza e quindi sia inidonea all′acquisto del possesso, la lunga durata dell′attività medesima può integrare un elemento presuntivo, nel senso dell′esclusione di detta situazione di tolleranza, qualora si verta in tema di rapporti non di parentela, ma di mera amicizia o buon vicinato, tenuto conto che nei secondi, di per sé labili e mutevoli, è più difficile il mantenimento di quella tolleranza per un lungo arco di tempo, mentre il rapporto di parentela e, a fortiori, il rapporto di stretta parentela giustificano notoriamente la configurazione di atteggiamenti di accondiscendenza e, quindi, di tolleranza pur al cospetto di forme di godimento esclusivo di lunga durata.
LA NOTA
In virtù del principio suddetto, la Corte nella decisione n. 4327/08, ha reputato insufficiente, ai fini della prova del possesso, la disponibilità delle chiavi di accesso al bene da parte dell′attore, fratello della proprietaria, e l′utilizzo da parte sua di uno dei locali di cui era composto il maso quale ricovero di slittini e piante, posto che persino il silenzio e l′inerzia, benché protratti per molti anni, non avrebbero potuto mai di per sé denotare rinuncia, ancorché tacita, al possesso, se non accompagnati da atti o fatti che in modo certo rivelassero la volontà di cessare la relazione di carattere possessorio con i locali contestati da parte della titolare del relativo diritto. Con riguardo, poi, alle modalità con le quali il compossesso può trasformarsi in possesso esclusivo utile a usucapire, costituisce orientamento costante della Corte quello secondo cui, in tema di comunione, non è ipotizzabile un mutamento della detenzione in possesso né un′interversione del possesso nei rapporti tra i comproprietari, giacché l′articolo 1102 del codice civile pone, in caso di compossesso, una deroga alla regola della interversio possessionis, intesa in senso propriamente tecnico, dato che il compossessore, se intende estendere il suo possesso esclusivo sul bene comune, non ha alcuna necessità di fare opposizione al diritto dei condomini, così come, invece, previsto nel caso di vera e propria interversio possessionis, ma può limitarsi a compiere "atti idonei a mutare il titolo del suo possesso" (Cass. n. 3045/73; Cass. n. 9100/18).