Studio Legale Pietrangeli Bernabei
16-05-2024

Clausole - Vessatorie

Specifica approvazione - Conclusione del contratto preceduta da una trattativa


(Cc, articolo 1341; Cpc, articolo 360)

La necessità dell′approvazione scritta delle clausole vessatorie è esclusa allorché la conclusione del contratto sia stata preceduta da una trattativa che abbia avuto ad oggetto specificamente le clausole che necessiterebbero altrimenti di un′autonoma sottoscrizione (tra cui il patto di esclusiva, che pone restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi ex articolo 1341, comma 2, del Cc), mentre la sottoscrizione resta indispensabile per le clausole a contenuto vessatorio alle quali la parte abbia aderito senza alcuna discussione. (Nella specie, ha osservato la Suprema Corte, sul fatto storico naturalistico, desumibile dalla prova testimoniale assunta, seconda cui le clausole contemplate nell′incarico di mediazione per la vendita immobiliare erano state spiegate una per una alla cliente che le aveva accettate (e tra queste vi era la clausola di esclusiva, ritenuta operante dal giudice di primo grado), si era discusso in causa pertanto, il giudice di appello, che aveva totalmente trascurato tale fatto e dichiarato la nullità del patto di esclusiva perché non espressamente approvato, era incorso nella violazione di cui all′art. 360, n. 5 Cpc).

Cassazione civile, Sezione II, sentenza 9 gennaio 2024 n. 673