Studio Legale Pietrangeli Bernabei
16-05-2024

Avviamento commerciale - Perdita

Indennità


(Legge 27 luglio 1978 n. 392, articoli 27, 29, 34 e 69)

Nel sistema della legge n. 392 del 1978 la determinazione dell′ammontare dell′indennità per la perdita dell′avviamento commerciale spettante nei casi previsti dagli articolo 34 e 69 al conduttore di un immobile non abitativo va effettuata con riferimento al momento della cessazione della locazione e non a quello del rilascio, avvenga questo per volontaria determinazione del conduttore o in esecuzione di un provvedimento del giudice. Al riguardo, del resto, ai fini del diritto all′indennità per la perdita dell′avviamento commerciale, non rileva il ritardo nella riconsegna dell′immobile dopo la scadenza del rapporto, in quanto l′obbligazione del conduttore di lasciare l′immobile e quella del locatore di corrispondere l′indennità di avviamento, pur dipendenti e reciprocamente esigibili, sorgono quando il rapporto è già cessato e si collocano al di fuori del sinallagma contrattuale.

Cassazione civile, Sezione III, ordinanza 9 gennaio 2024 n. 885