Studio Legale Pietrangeli Bernabei
16-05-2024

Assegno di divorzio

Componente perequativa-compensativa


Assegno di divorzio - Componente perequativa-compensativa - Presupposti - Accertamenti del giudice del merito - Esigenze assistenziali - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie.

(Legge 1° dicembre 1970 n. 898, articolo 5)

L′assegno divorzile, nella sua componente perequativa-compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del nesso causale tra la accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali. In assenza della prova di questo nesso causale, l′assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale - tuttavia - consente il riconoscimento dell′assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per una esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli, di guisa che il giudice del merito deve accertare la impossibilità dell′ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell′altro coniuge, nella constatata di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte manente matrimonio, idonee a condurre l′istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente. (Nella specie, ha osservato la Suprema Corte, la valutazione circa il contributo fornito all′incremento patrimoniale dell′ex marito è svolto in maniera ipotetica, rispetto alle scelte e alla condotta di vita familiare della moglie, così come in relazione al nesso di causalità, tanto più che la moglie, comunque, lavorava, anche se presso la impresa del marito, percependo uno stipendio, per cui non tutto il suo tempo era dedicato alla cura della famiglia).

Cassazione civile, Sezione I, ordinanza 11 dicembre 2023 n. 34373