Studio Legale Pietrangeli Bernabei
16-05-2024

Mantenimento dei figli - Assegno di mantenimento per i figli

Aumento delle esigenze economiche del figlio con l′aumento della età



Mantenimento dei figli - Assegno di mantenimento per i figli - Aumento delle esigenze economiche del figlio con l′aumento della età - Sussiste - Conseguenze - Fattispecie.

(Cc, articolo 337-ter)

L′obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all′aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all′assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza. In tema di assegno di mantenimento del figlio, l′aumento delle esigenze economiche di quest′ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l′età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell′articolo 337 ter, comma 1 Cc - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l′assunzione del pagamento delle cosiddette spese straordinarie, dovendosi provvedere a un proporzionale adeguamento dell′assegno di mantenimento.
Nei giudizi di separazione e divorzio, a fronte della richiesta di revisione dell′assegno di mantenimento dei figli (minorenni o maggiorenni e non autosufficienti economicamente), giustificata dall′insorgenza di maggiori oneri legati alla crescita di questi ultimi, pertanto, il giudice di merito, che ritenga necessarie tali maggiori spese, non è tenuto, in via preliminare, ad accertare l′esistenza di sopravvenienze nel reddito del genitore obbligato, ma a verificare se tali maggiori spese comportino la necessità di rivedere l′assegno, ben potendo l′incremento di spesa determinare un maggiore contributo anche a condizioni economiche dei genitori immutate (o mutate senza alterare le proporzioni delle misure di ciascuno dei due), ovvero non incidere sulla misura del contributo di uno o di entrambi gli onerati, ove titolari di risorse non comprimibili ulteriormente. (Nella specie, ha osservato la Suprema Corte, la motivazione della Corte d′appello non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi: infatti, come lamentato dalla ricorrente, il giudice di secondo grado, nel determinare l′assegno di mantenimento per la minore, non ha considerato il sensibile incremento delle esigenze di quest′ultima, poiché cresciute con l′età (17 anni), né la molteplicità delle esigenze connesse anche con il nuovo contesto sociale ove la minore è collocata).

Cassazione civile, Sezione I, ordinanza 11 dicembre 2023 n. 34382