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22-05-2024
Sinistro stradale con un solo veicolo
Per il terzo trasportato si applica l′azione diretta - Azione diretta ex articolo 141 Dlgs n. 209 del 2005
Corte di cassazione - Sezione III civile - Ordinanza 18 ottobre 2023-10 gennaio 2024 n. 1044
Responsabilità e risarcimento - Terzo trasportato danneggiato dal sinistro - Azione diretta ex articolo 141 Dlgs n. 209 del 2005 - Ipotesi in cui nel sinistro risulti coinvolto il solo veicolo del vettore del trasportato - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Azione diretta generale ex articolo 144 Dlgs n. 209 del 2005 - Configurabilità - Fattispecie di cui all′articolo 2054, comma 1, Cc - Sussistenza - Conseguenze.
(Cc, articolo 2054; decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, articoli 140, 141, 144 e 149)
In tema di risarcimento danni da circolazione stradale di veicoli, l′articolo 141 del Dlgs n. 209 del 2005, che consente al terzo trasportato di agire nei confronti dell′assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale, a prescindere dall′accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, introduce una tutela rafforzata del danneggiato trasportato al quale può essere opposto il solo caso fortuito, da identificarsi, non già con la condotta colposa del conducente dell′altro veicolo coinvolto, ma con l′incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione. Ne consegue che tale norma non trova applicazione nel diverso caso in cui nel sinistro risulti coinvolto il solo veicolo del vettore del trasportato, essendo in tale ipotesi applicabile l′articolo 144 decreto legislativo n. 209 del 2005 che consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l′assicuratore del proprio veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile e, secondo quanto stabilito dall′articolo 2054, comma 1, del Cc, con onere probatorio a proprio carico equivalente a quello previsto dal citato articolo 141, spettando al vettore la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, che è previsione sostanzialmente corrispondente all′esimente del caso fortuito.