Studio Legale Pietrangeli Bernabei
22-05-2024

Locazione - Danni patiti dal conduttore

Vizio della cosa locata


Cassazione civile, Sezione III, ordinanza 20 febbraio 2024 n. 4578

(Cc, articoli 1576, 1578, 1581, 2051)

IL PRINCIPIO
Nell′ipotesi di danni patiti dal conduttore della cosa locata, il diritto al risarcimento sussiste su base contrattuale, e discende dall′articolo 1581 del codice civile, che richiama l′articolo 1578 del codice civile, e in particolare il suo secondo comma, in quanto il danno deriva da un vizio della cosa locata, giusto il principio di diritto già affermato da questa Corte, secondo cui appunto costituiscono vizi della cosa locata, agli effetti di cui all′articolo 1578 del codice civile, quelli che incidono sulla struttura materiale della cosa, alterandone l′integrità in modo tale da impedirne o ridurne notevolmente il godimento secondo la destinazione contrattuale o legale.

LA NOTA
Come già più volte reiterato dalla Suprema Corte (Cassazione n. 10983/23 e n. 15721/15), nel caso di danni da cose in custodia trova applicazione, nella materia della locazione, nell′ipotesi di danni arrecati a terzi, cioè a soggetti estranei al rapporto di locazione, rispetto ai quali tale forma di responsabilità per omessa custodia e manutenzione viene ripartita tra il proprietario locatore ed il conduttore della res secondo il consolidato principio per cui, poiché la responsabilità ex articolo 2051 del codice civile implica la disponibilità giuridica e materiale del bene che dà luogo all′evento lesivo, al proprietario dell′immobile locato sono riconducibili in via esclusiva i danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, di cui conserva la custodia anche dopo la locazione, mentre grava sul solo conduttore la responsabilità per i danni provocati dagli accessori e dalle altre parti dell′immobile, che sono acquisiti alla sua disponibilità.