Studio Legale Pietrangeli Bernabei
23-05-2024

Subappalto

Consenso del committente all′esecuzione delle opere in subappalto


(Cc, articolo 1656)

In tema di appalto, la consapevolezza, o anche il consenso, sia antecedente, sia successivo, espresso dal committente all′esecuzione, in tutto o in parte, delle opere in subappalto, valgono soltanto a rendere legittimo, ex articolo 1656 del Cc, il ricorso dell′appaltatore a tale modalità di esecuzione della propria prestazione e non anche ad instaurare alcun diretto rapporto tra committente e subappaltatore. ne consegue che, in difetto di diversi accordi, il subappaltatore risponde della relativa esecuzione nei confronti del solo appaltatore e, correlativamente, può rivolgersi solo verso quest′ultimo, e non anche nei confronti del committente, ai fini dell′adempimento delle obbligazioni, segnatamente di quelle di pagamento derivanti dal subcontratto in questione.

Cassazione civile, Sezione II, ordinanza 2 febbraio 2024 n. 3073