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23-05-2024
Licenziamento
Collettivo per riduzione di personale - Più unità produttive
(Legge 223/91, articolo 5; Legge 604/66, articolo 3; Legge 300/70, articolo 18)
In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale debba riferirsi a più unità produttive ma il datore di lavoro, nella fase di individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità, tenga conto unilateralmente dell′esigenza aziendale collegata all′appartenenza territoriale a una sola di esse, si determina violazione dei criteri di scelta per la quale l′articolo 5, comma 1, della legge n. 223 del 1991, coma sostituito dall′articolo 1, comma 46, della legge n. 92 del 2012, prevede l′applicazione del comma 4 dell′articolo 18 novellato della legge 300/1970.
Cassazione civile, Sezione lavoro, ordinanza 5 febbraio 2024 n. 3258