Studio Legale Pietrangeli Bernabei
23-05-2024

Contratto di assicurazione

Clausola di obbligo di risarcimento dei danni in conseguenza di fatto accidentale


(Cc, articoli 1321, 1322, 1370, 1371, 1372, 1375, 1917, 2043 e 2051)

La clausola con cui l′assicuratore della responsabilità civile si obbliga a tenere indenne l′assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento dei danni causati "in conseguenza di un fatto accidentale" non può essere intesa nel senso di escludere dalla copertura assicurativa i fatti colposi, giacché tale interpretazione renderebbe nullo il contratto per inesistenza del rischio ai sensi dell′articolo 1895 del codice civile, non potendo mai sorgere alcuna responsabilità dell′assicurato dal caso fortuito.

Cassazione civile, Sezione III, ordinanza 1° febbraio 2024 n. 3051