Studio Legale Pietrangeli Bernabei
27-05-2024

Responsabilità amministrativa degli enti

Condizioni - Reato commesso da persone che esercitano di fatto la gestione e il controllo


1)(Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, articolo 5, comma 1, lettera a), e 6)
In tema di responsabilità amministrativa dell′ente, a fronte della commissione di reati nell′interesse o a vantaggio dell′ente da parte di soggetti che rivestano all′interno di esso "in via di fatto" ruoli di gestione e controllo [articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 231 del 2001], non può operare, per elidere la responsabilità dell′ente medesimo, la previsione dettata dall′articolo 6 dello stesso decreto legislativo, poiché, se la società è gestita e controllata in modo occulto, ciò significa che la stessa non si è dotata, se non sul piano meramente formale, di assetti organizzativi per la prevenzione dei reati, che dunque non possono considerarsi adeguati, anche ove gli stessi siano conformi ai codici di comportamento approvati dal Ministero della giustizia ex articolo 6, comma 3, del detto decreto.
Cassazione penale, Sezione V, sentenza 20 ottobre 2023-26 gennaio 2024 n. 3211

2)(Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, articolo 5, comma 1, lettera a))
Ai fini della responsabilità amministrativa dell′ente, l′articolo 5, comma 1, lettera a), attribuisce rilievo anche alle attività commesse da soggetti che non rivestono incarichi formali apicali all′interno dell′ente allorquando detti soggetti esercitino "di fatto" tanto la gestione quanto il controllo della società. Per quanto attiene, all′apprezzamento della "gestione" di fatto della società soccorrono gli indici presuntivi enunciati dall′articolo 2639 del codice civile ai fini della perimetrazione della categoria dell′amministratore di fatto, potendosi a tal fine valorizzare l′esercizio, in modo continuativo e significativo, e non meramente episodico od occasionale, di tutti i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione o anche soltanto di alcuni di essi. Per quanto attiene, invece, il "controllo" di fatto è da ritenere che esso possa ricomprendere anche un′attività di controllo e di vigilanza sovrapponibile a quella dei sindaci o degli altri soggetti formalmente deputati a tali attività.
Cassazione penale, Sezione V, sentenza 20 ottobre 2023-26 gennaio 2024 n. 3211

3)(Cc, articolo 2639)
Ai fini dell′attribuzione della qualifica di amministratore "di fatto" è necessaria la presenza di elementi sintomatici dell′inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell′attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare ed il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione.
Cassazione penale, Sezione V, sentenza 14 novembre 2023-22 febbraio 2024 n. 7722