Studio Legale Pietrangeli Bernabei
27-05-2024

Comodato

Regime applicabile alle spese di manutenzione straordinaria


(Cc, articolo 1808)

In tema di comodato, dal principio evincibile dall′articolo 1808, comma 2, del Cc, secondo cui l′onere economico delle spese straordinarie grava sul comodante, il quale ha l′obbligo di rimborsare al comodatario quelle da lui sostenute, purché siano urgenti e necessarie, si evince che se il comodatario, al fine di utilizzare la cosa, debba affrontare spese di manutenzione straordinaria non necessarie ed urgenti può liberamente scegliere se provvedervi o meno ma, qualora decida di affrontarle non può pretendere il rimborso dal comodante, anche se comportino miglioramenti, tenendo conto della non invocabilità da parte del comodatario stesso, che non è né possessore né terzo, dei principi di cui agli articoli 1150 e 936 del Cc; né, in tale ipotesi, può parimenti invocarsi, in via di richiamo analogico, il disposto dell′articolo 1592 del Cc, perché un′indennità per i miglioramenti è negata anche al locatario.

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione IV civile, sentenza 21 dicembre 2023 n. 4952