Studio Legale Pietrangeli Bernabei
27-05-2024

Responsabilità sinistri stradali

Sinistro mortale, va sempre valutata l′incidenza della condotta del danneggiato


Corte di cassazione - Sezione III civile - Ordinanza 27 marzo 2024 n. 8306

La Cassazione ha affermato tre principi di diritto:
- il primo, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., prevede che "per la ricostruzione dell′incidenza causale nella determinazione del danno occorre tener conto del comportamento del danneggiato, alla luce del principio di autoresponsabilità, desumibile dall′art. 2 Cost., che richiede a ciascun consociato l′adempimento dei "doveri di solidarietà sociale" (indicati come "inderogabili"); nonché dell′art. 1227 comma primo c.c., che impone al giudice di merito di esaminare d′ufficio l′eventuale incidenza causale del comportamento colposo del danneggiato nella produzione dell′evento dannoso";
- il secondo statuisce che il "trasporto di passeggero a bordo di un ciclomotore, progettato ed omologato per circolare con il solo conducente, incide di per sé sulla sicurezza della marcia e va preso in adeguata considerazione ai fini della ricostruzione dell′eziologia del sinistro, per l′alterazione della stabilità del veicolo, della possibilità di controllo del mezzo e della capacità di arresto e di manovra, e costituisce condotta colposa del leso da tenere in considerazione ai fini della ricostruzione del determinismo causale del sinistro";
- il terzo relativo all′obbligo dell′uso del casco per i conducenti e i passeggeri di ciclomotori e di motocicli, sostiene che "l′omesso corretto uso del casco protettivo omologato da parte del conducente, deceduto o infortunato in un incidente stradale, va preso in adeguata considerazione ai fini della ricostruzione dell′eziologia del sinistro o, comunque, dello sviluppo della sua dinamica; e costituisce condotta colposa del leso da tenere in considerazione ai fini della ricostruzione del determinismo causale del sinistro".