Studio Legale Pietrangeli Bernabei
29-05-2024

Alcoltest

L′alcoltest non "aspetta" l′arrivo del legale del guidatore incriminato


Corte di cassazione - Sezione IV penale - Sentenza 25 marzo 2024 n. 12178

É stato precisato che per polizia giudiziaria non sussiste alcun obbligo di dare avviso al difensore di fiducia dell′interessato del compimento dell′atto irripetibile (ex art. 356 c.p.p.). In tema di guida in stato di ebbrezza l′avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore (ex art. 114 disp. di att. c.p.p.) deve essere rivolto al conducente del veicolo solo nel momento in cui viene avviata la procedura di accertamento strumentale dell′alcolemia con la richiesta di sottoporsi al relativo test. Tali avvisi, infatti, non devono essere dati al conducente all′atto del compimento di accertamenti preliminari e meramente esplorativi.
Inoltre, non è configurabile a carico della polizia giudiziaria operante, l′obbligo incondizionato di attendere l′arrivo sul luogo del difensore di fiducia avvisato dall′interessato, per il compimento dell′alcoltest, trattandosi di atto di polizia giudiziaria urgente e indifferibile, il cui esito può essere compromesso col passare del tempo.