Studio Legale Pietrangeli Bernabei
29-05-2024

Beni demaniali

Assenza di concessione - Edificazione di un manufatto


Corte di cassazione - Sezione II civile - Sentenza 16 gennaio-23 febbraio 2024 n. 4914

(Cc, articoli 822, 823, 934 e 952; legge 28 febbraio 1985 n. 47, articoli 32 e 35)
Qualora, in assenza di qualsiasi concessione, sia realizzato, da un privato, un manufatto su un′area demaniale (nella specie chiosco su area del demanio marittimo) e lo stesso - ai sensi dell′art. 32, comma 5, della legge n. 47 del 1985 - venga regolarizzato, deve escludersi che in applicazione della circolare n. 412 del 1985, del Ministero delle Finanze (e dell′art. 934 Cc), il privato acquisti la proprietā superficiaria del manufatto. In una tale fattispecie, infatti, č onere del giudice del merito verificare se, tenendo conto della nature dell′area interessata dall′attivitā edilizia e dalla consistenza di quest′ultima, la stessa possa essere ritenuta rientrante nella normale utilizzazione dello spazio oggetto di causa, o meno. Nel primo caso, la posizione del soggetto che ha realizzato il manufatto, o ne ha comunque la disponibilitā, deve essere configurata in termini di diritto personale di godimento, mentre nel secondo caso, per effetto del positivo completamento dell′iter di sanatoria di cui al ricordato art. 32 della legge n. 47 del 1985, la stessa merita di essere apprezzata in termini di proprietā superficiaria.