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29-05-2024
Assicurazione in genere
Rischio assicurato
(Cc, articoli 1362, 1882 e 2697)
Nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di indennizzi assicurativi, è onere dell′assicurato dimostrare che il rischio avveratosi rientra nei rischi inclusi (cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa), mentre, qualora [come nel caso di specie] il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (ad esempio: soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), grava sulla compagnia assicuratrice provare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per l′applicazione di dette clausole. (Di tali principi di diritto, ha osservato la Suprema corte, non ha fatto corretta applicazione nel caso di specie la corte territoriale, là dove - dopo aver affermato che: nel contratto di assicurazione, l′avverarsi del rischio come descritto nella polizza è il fatto costitutivo dell′assicurato all′indennizzo con la conseguenza che, coprendo l′assicurazione soltanto le lesioni prodotte da eventi dovuti a causa fortuita, violenta ed esterna, incombe sull′assicurato l′onere di provare non solo la lesione ma anche la sua riconducibilità alle predette cause - ha aggiunto che nel caso di specie, avendo la compagnia assicurativa convenuta in giudizio contestato la genericità delle asserzioni dell′attore in merito alla dinamica dell′infortunio ed allegato comunque l′inoperatività della polizza per essersi l′evento verificatosi in occasione della pratica di attività sportiva che prevede l′uso di veicoli a motore sarebbe stato onere dell′attore dimostrare, viceversa, l′operatività della polizza. Tanto affermando, la corte di merito ha sostanzialmente sollevato la compagnia assicuratrice dall′onere della prova del rischio escluso [cioè dall′onere di provare che l′evento si era verificato all′interno del crossodromo e quindi durante lo svolgimento di attività sportiva con utilizzo di veicoli a motore], riversandolo indebitamente sull′assicurato [sul quale gravava invece soltanto l′onere di dimostrare la riconducibilità dell′evento occorso a una causa fortuita, violenta ed esterna]
Cassazione civile, Sezione III, ordinanza 14 marzo 2024 n. 6954