Studio Legale Pietrangeli Bernabei
14-09-2023

Indennità di accompagnamento

Incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita

Ai fini della verifica della ricorrenza delle condizioni previste dall′art. 1 della l. n. 18 del 1980 per l′attribuzione dell′indennità di accompagnamento, ossia, alternativamente, l′impossibilità di deambulare senza l′aiuto permanente di un accompagnatore o l′incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza, il giudice deve procedere alla effettiva e concreta valutazione del livello di perdita di autonomia complessiva, tenendo presente, da un lato, che la capacità di attendere agli atti della vita quotidiana deve intendersi non solo in senso fisico, cioè come mera idoneità ad eseguire in senso materiale detti atti, ma anche come capacità di intenderne il significato, la portata, la loro importanza anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica e, dall′altro, che l′incapacità richiesta per il riconoscimento dell′indennità non deve parametrarsi sul numero degli elementari atti giornalieri, ma sulle loro ricadute in termini di incidenza sulla salute del malato e sulla sua dignità come persona.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 24980 del 19/08/2022 (Rv. 665477 - 01)