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30-05-2024
Mediazione immobiliare
Omessa informazione dell′acquirente circa l′esistenza di irregolarità urbanistiche
(Cc, articoli 1176, 1218 e 1759)
Il mediatore, ai sensi dell′articolo 1759, comma 1, del Cc, deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, o che avrebbe dovuto conoscere con l′uso della diligenza impostatagli dalla natura professionale dell′attività esercitata, relative alla valutazione e alla sicurezza dell′affare, che possano influire sulla conclusione di esso o determinare le parti a perfezionare il contratto a diverse condizioni. Deriva da quanto precede, pertanto, che, ove l′affare sia concluso, può sussistere la responsabilità risarcitoria del mediatore in caso di mancata informazione del promissario acquirente circa l′esistenza di irregolarità urbanistiche o edilizie non ancora sanate relative all′immobile oggetto della promessa di vendita, dovendosi comunque verificare l′adempimento di tale dovere di informazione da parte del mediatore con esclusivo riferimento al momento stesso della conclusione dell′affare. Allorché l′affare sia concluso, la responsabilità risarcitoria del mediatore reticente o mendace può correlarsi al minore vantaggio o al maggiore aggravio patrimoniale derivanti dalle determinazioni negoziali della parte che siano state effetto del deficit informativo subito (indipendentemente dalla eventuale responsabilità concorrente della controparte contrattuale che possa consentire al compratore di sperimentare i mezzi di tutela finalizzati al mantenimento dell′equilibrio del rapporto di scambio), o anche all′importo della provvigione corrisposta nella prospettiva di un affare che avrebbe richiesto una diversa valutazione economica per raggiungere gli scopi prefissi dal contraente.
Cassazione civile, Sezione II, sentenza 9 gennaio 2024 n. 672