Studio Legale Pietrangeli Bernabei
30-05-2024

Donazione

Animus donandi


(Cc, articoli 769, 770 e 782)
Nella donazione, l′animus donandi, che partecipa della causa del contratto come qualificazione in senso soggettivo della gratuità, consiste nella consapevolezza, in capo al donante, di attribuire ad altri un vantaggio patrimoniale nullo iure cogente, ossia in assenza di un obbligo giuridico, extragiuridico o morale, e, dunque, di agire a titolo di mera spontanea elargizione fine a sè stessa, senza che debba necessariamente essere caratterizzato dall′intento benefico o altruistico e senza necessità di una diversa manifestazione specifica, identificandosi con l′obiettiva gratuità dell′attribuzione considerata ex parte donatis. ciò significa che la spontaneità dell′attribuzione patrimoniale, una volta accertata, non può essere esclusa da spinte motivazionali del donante, le quali, quando non integranti ipotesi di cogenza giuridica o costrizione morale, mantengono valenza neutra rispetto a quella causale dell′atto di liberalità. E neppure può dirsi che, in caso di diritto reale immobiliare attribuito senza corrispettivo e senza costituire adempimento di un′obbligazione, l′assenza del requisito dell′animus donandi possa essere tratta da documenti esterni rispetto all′atto pubblico che, sotto pena di nullità, lo contiene ai sensi dell′articolo 782 del Cc, dovendo detto requisito emergere, in tali casi, proprio dall′atto, e dovendosi presumersi sussistente quando l′attribuzione avvenga senza corrispettivo e senza costituire adempimento di un′obbligazione, neppure morale o etica.

Cassazione civile, Sezione II, ordinanza 10 gennaio 2024 n. 982