Studio Legale Pietrangeli Bernabei
30-05-2024

Reati fallimentari

Bancarotta fraudolenta documentale


(Rd 16 marzo 1942 n. 267, articoli 216, comma 1, numero 2)
In tema di bancarotta, gli elementi dai quali desumere la sussistenza del dolo specifico nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale specifica e del dolo generico nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale generica non possono coincidere con il mero dato della scomparsa dei libri contabili o con la tenuta degli stessi in guisa tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, essendo essi semplicemente gli eventi fenomenici, dal cui verificarsi dipende l′integrazione dell′elemento oggettivo del reato. Al contrario è necessario che ricorrano circostanze di fatto ulteriori, o quantomeno elementi di natura logica, in grado di farne emergere gli scopi che, nel caso della bancarotta fraudolenta documentale specifica, devono identificarsi nella finalità di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, ovvero, nel caso della bancarotta fraudolenta documentale generica, di recare pregiudizio ai creditori della consapevolezza che l′irregolare tenuta della documentazione contabile è in grado di arrecare pregiudizio alle ragioni del ceto creditorio.

Cassazione penale, Sezione V, sentenza 20 dicembre 2023-5 febbraio 2024 n. 5119