Studio Legale Pietrangeli Bernabei
30-05-2024

Reati fallimentari

Fallimento di società cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose


(Rd 16 marzo 1942 n. 267, articolo 223, comma 2, numero 2)
L′articolo 223, comma 2, numero 2, della legge fallimentare punisce il fatto di colui il quale abbia "cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società". Trattasi di due autonome fattispecie criminose, che, sotto l′aspetto oggettivo, consistono in condotte, non meglio tipizzate, che devono avere determinato o concorso a determinare, sul piano causale, il fallimento; con l′avvertenza che, quanto alla seconda fattispecie, le operazioni dolose possono consistere nel compimento di qualunque atto intrinsecamente pericoloso per la salute economica e finanziaria della impresa e, quindi, anche in una condotta omissiva produttiva di un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l′impresa. Quanto all′aspetto soggettivo, mentre nell′ipotesi di causazione dolosa del fallimento, questo è voluto specificamente, sicché la fattispecie è a dolo specifico, nel fallimento conseguente a operazioni dolose, esso è solo l′effetto di una condotta volontaria, ma non intenzionalmente diretta a produrre il fallimento, sicché tale delitto è a dolo generico e, quindi, rispetto al fallimento è necessario che ricorra la prevedibilità del dissesto come effetto della condotta antidoverosa.

Cassazione penale, Sezione V, sentenza 20 dicembre 2023-5 febbraio 2024 n. 5119