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03-06-2024
Diritti lavoratori
Nella conciliazione giudiziale rientrano i diritti indisponibili del lavoratore
Corte di cassazione - Sezione Lavoro - Ordinanza 4 aprile 2024 n. 8898
La conciliazione giudiziale prevista dagli articoli 185 e 420 del Cpc è una convenzione non assimilabile a un negozio di diritto privato puro e semplice, caratterizzandosi, strutturalmente, per il necessario intervento del giudice e per le formalità previste dall′articolo 88 disposizioni di attuazione del Cpc e, funzionalmente, da un lato per l′effetto processuale di chiusura del giudizio nel quale interviene, dall′altro per gli effetti sostanziali derivanti dal negozio giuridico contestualmente stipulato dalle parti, che può avere anche a oggetto diritti indisponibili del lavoratore; la transazione, invece, è negozio anch′esso idoneo alla risoluzione delle controversie di lavoro qualora abbiano ad oggetto diritti disponibili, e per questo, non richiede formalità ad substantiam. La nullità delle transazioni correlate a diritti sottratti alla disponibilità delle parti, per loro natura o per espressa disposizione di legge - trova il suo limite di applicazione nella previsione di cui all′ultimo comma del citato articolo 2113 del Cc, "che fa salve le conciliazioni intervenute ai sensi degli artt. 185, 410 e 411 cod. proc. civ., ossia quelle conciliazioni nelle quali la posizione del lavoratore viene ad essere adeguatamente protetta nei confronti del datore di lavoro per effetto dell′intervento in funzione garantista del terzo (autorità giudiziaria, amministrativa o sindacale) diretto al superamento della presunzione di condizionamento della libertà di espressione del consenso da parte del lavoratore, essendo la posizione di quest′ultimo adeguatamente protetta nei confronti del datore di lavoro".