Studio Legale Pietrangeli Bernabei
05-06-2024

Obbligazioni del comodante

Mantenimento della qualità di godimento della cosa


(Cc, articoli 1803, 1809 e 1810)
Essendo escluso che il comodante sia assoggettato ad un′obbligazione di consegna della cosa tale da soddisfare un determinato standard qualitativo, è parimenti da escludere che egli sia gravato da un′obbligazione di manutenzione straordinaria, la quale avrebbe senso soltanto se sussistesse un′obbligazione del comodante di mantenere inalterata la qualità del godimento. Né la disposizione di cui all′articolo 1808 del codice civile pone il dovere per il comodatario di effettuare quelle spese, straordinarie, che sono necessarie (ossia indispensabili per la conservazione della cosa), con diritto al rimborso, quando tali spese siano altresì urgenti (e, cioè, quando non vi sia tempo di avvisare il comodante, al quale spetta la decisione se effettuarle o meno, perché nel tempo la cosa correrebbe pericolo di perire o di subire ulteriori danni). In presenza della necessità e urgenza di interventi straordinari sulla cosa, il comodatario è invece solo tenuto a darne avviso al comodante, in ossequio al generale obbligo di custodia sancito.

Cassazione civile, Sezione II, ordinanza 29 febbraio 2024 n. 5371