Studio Legale Pietrangeli Bernabei
24-07-2024

Deposito in albergo

Responsabilità dell′albergatore per le cose portate in albergo dal cliente


(Cc, articoli 1227, 1783 e 1785)
L′albergatore risponde non solo delle cose che gli sono affidate per essere custodite, ma anche del deterioramento, della distruzione o della sottrazione delle cose "portate in albergo": per cose portate in albergo s′intendono le cose che rispondono all′uso normale e comune, immesse nei locali che l′albergatore lascia a disposizione dei clienti (la camera per l′uso esclusivo del cliente, i locali di uso comune, le pertinenze, come giardini, piscine, rimesse, tratti di spiaggia riservati ai clienti dell′albergo e altro), per il tempo nel quale il cliente usufruisce dell′alloggio, in forza del contratto; per le cose portate in albergo, e di cui il cliente mantiene il possesso, la responsabilità dell′albergatore è indipendente da qualsiasi consegna, essendo essa collegata al solo fatto dell′introduzione degli effetti personali del cliente nei locali dell′impresa, per il tempo in cui si dispone dell′alloggio.

Cassazione civile, Sezione III, ordinanza 14 febbraio 2024 n. 4132