Studio Legale Pietrangeli Bernabei
18-07-2024

Danno da sinistro stradale

Da sinistro stradale


(Cc, articolo 2909; Cpc, articoli 102, 162 e 336)
Il responsabile civile d′un sinistro stradale è litisconsorte necessario nel giudizio proposto dal danneggiato nei confronti dell′assicuratore (o dell′impresa designata): di talché, se l′attore ha correttamente radicato il giudizio nei confronti dell′assicuratore (o dell′impresa designata), ma non ha fatto altrettanto nei confronti del responsabile civile, il giudice non potrebbe rigettare la domanda (né dichiararla improcedibile), ma ha l′obbligo di ordinare l′integrazione del contraddittorio, restando onere della parte interessata provvedervi per evitare l′estinzione del giudizio. La circostanza che un litisconsorte necessario non abbia partecipato al giudizio, quale che sia la ragione va rilevata dal giudice di merito, e sanata con l′ordine di integrazione del contraddittorio, ai sensi del combinato disposto degli articoli 102 e 162, comma primo, del Cpc.

Cassazione civile, Sezione III, ordinanza 28 febbraio 2024 n. 5253