Studio Legale Pietrangeli Bernabei
05-06-2024

Violazione del dovere di vigilanza

Mancata segnalazione all′assemblea delle irregolarità


(Cc, articoli 2366, 2406, 2407 e 2409)
In tema di responsabilità degli organi sociali, la configurabilità dell′inosservanza del dovere di vigilanza imposto ai sindaci dall′articolo 2407, comma 2, del codice civile non richiede l′individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere, ma reputa sufficiente che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non assolvere l′incarico con diligenza, correttezza e buona fede, eventualmente anche segnalando all′assemblea le irregolarità di gestione riscontrate o denunciando i fatti al Pubblico Ministero per consentirgli di provvedere ai sensi dell′articolo 2409 del codice civile.

Cassazione civile, Sezione I, ordinanza 21 febbraio 2024 n. 4617