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06-06-2024
Società di persone - Recesso del socio
Atto unilaterale recettizio
(Cc, articoli 1324, 1334, 1337 e 1362)
Il recesso da una società di persone è un atto unilaterale recettizio, e, pertanto, la liquidazione della quota non è una condizione sospensiva del medesimo, ma un effetto stabilito dalla legge, con la conseguenza che il socio, una volta comunicato il recesso alla società, perde lo "status sodi" nonché il diritto agli utili, anche se non ha ancora ottenuto la liquidazione della quota. Infatti, trattandosi di una dichiarazione recettizia, a cui si rende applicabile l′articolo 1334 del codice civile, la dichiarazione di recesso del socio produce i suoi effetti nel momento in cui la volontà del socio di sciogliersi dal vincolo societario viene portata a conoscenza della società, di modo che a seguito di essa, il rapporto sociale si scioglie limitatamente alla posizione del recedente, che perde la qualifica di socio, cessa di essere obbligato in relazione alle future obbligazioni che dovessero gravare sulla società e diviene titolare nei confronti di questa di un diritto di credito alla liquidazione della quota.
Cassazione civile, Sezione II, ordinanza 23 febbraio 2024 n. 4821