Studio Legale Pietrangeli Bernabei
06-06-2024

Atti interruttivi del possesso

Volontà del riacquisto del bene da altri posseduto illegittimamente


(Cc, articoli 1165 e 2943
In tema di usucapione, alla luce del rinvio fatto dall′articolo 1165 del codice civile all′articolo 2943 del codice civile, gli interruttivi del possesso, risultano tassativamente elencati, e tale efficacia può riconoscersi solo ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa, ovvero ad atti giudiziali diretti a ottenere ope judicis la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapiente, sicché ad interrompere il possesso non è l′esito positivo o negativo dell′azione, ma la volontà di riacquistare il possesso del bene che si ritiene da altri posseduto illegittimamente, attraverso un′azione giudiziale proposta con atto di citazione o, comunque, da atto valido ad instaurare il giudizio.

Cassazione civile, Sezione II, sentenza 29 febbraio 2024 n. 5399