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13-06-2024
Conto corrente bancario
Giurisprudenza della Cassazione
Corte di cassazione - Sezione I civile - Ordinanza 8 aprile 2024 n. 9331
In tema di intermediazione finanziaria, il contratto-quadro sottoscritto da uno solo dei due investitori è nullo per difetto di forma scritta (ai sensi dell′art. 23 Tuf) con conseguente travolgimento degli ordini di acquisto nei confronti di entrambi, senza necessità di valutare se la partecipazione dell′altro (la cui sottoscrizione nella specie è risultata apocrifa) sia stata essenziale, non essendo il contratto in questione qualificabile come plurilaterale (ai sensi dell′art. 1420 c.c.) ma come contratto bilaterale con parte soggettivamente complessa.
Corte di cassazione - Sezione VI civile - Ordinanza 17 maggio 2019 n. 13458
Il principio di autonomia contrattuale consente al fideiussore di uno scoperto di conto corrente bancario di poter estinguere il proprio debito fideiussorio, oltre che in modo diretto (ossia mediante versamento alla banca personalmente), altresì in modo indiretto (cioè mediante accreditamento della somma sul conto del garantito, perché la banca se ne giovi), di modo che, quando un terzo versi sul conto corrente del debitore, e dopo il fallimento di costui, una somma a riduzione dello scoperto del conto stesso per il quale egli aveva prestato fideiussione, e non risulti la sussistenza di debiti verso il fallito da parte del terzo, deve ritenersi che questi abbia adempiuto il proprio debito fideiussorio, restando pertanto il relativo accreditamento sottratto alla dichiarazione di inefficacia di cui all′articolo 44 legge fallimentare ovvero all′azione revocatoria di cui all′articolo 67 legge fallimentare (Principio affermato con riferimento al versamento diretto sul conto corrente del fallito effettuato, ex art. 1180 c.c., dal genitore del fideiussore del rapporto bancario, ad estinzione del debito fideiussorio del figlio verso la banca, soggetto diverso dal fallito).
Corte di cassazione - Sezione II civile - Sentenza 27 agosto 2018 n. 21197
Il Condebitore solidale, sia "ex contractu" sia "ex delicto", che paga al creditore una somma maggiore rispetto a quella dovuta, ha diritto di regresso anche se non ha corrisposto l′intero, giacché anche in tal caso, come in quello del pagamento dell′intero debito, egli ha subito un depauperamento del proprio patrimonio oltre il dovuto, con corrispondente indebito arricchimento dei condebitori.
Corte di cassazione - Sezione I civile - Ordinanza 8 febbraio 2018 n. 3086
In tema di contratti bancari, il "bonifico" (ossia l′incarico del terzo dato alla banca di accreditare al cliente correntista la somma oggetto della provvista) costituisce un ordine (delegazione) di pagamento che la banca delegata, se accetta, si impegna (verso il delegante) ad eseguire; da tale accettazione non discende, dunque, un′autonoma obbligazione della banca verso il correntista delegatario, trovando lo sviluppo ulteriore dell′operazione la sua causa nel contratto di conto corrente di corrispondenza che implica un mandato generale conferito alla banca dal correntista ad eseguire e ricevere pagamenti per conto del cliente, con autorizzazione a far affluire nel conto le somme così acquisite in esecuzione del mandato. Ne deriva che, secondo il meccanismo proprio del conto corrente, la banca, facendo affluire nel conto passivo il pagamento ricevuto dall′ordinante, non esaurisce il proprio ruolo in quello di mero strumento di pagamento del terzo, ma diventa l′effettiva beneficiaria della rimessa, con l′effetto ad essa imputabile (se l′accredito intervenga nell′anno precedente la dichiarazione di fallimento, ricorrendo il requisito soggettivo della revocatoria fallimentare) di avere alterato la "par condicio creditorum".