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24-07-2024
Danno - Cagionato da animali
Fauna selvatica
Cassazione civile, Sezione III, ordinanza 12 marzo 2024 n. 6539
IL PRINCIPIO
Nel caso in cui si invoca il risarcimento dei danni cagionati dalla fauna selvatica, trova applicazione la presunzione di responsabilità di cui all′articolo 2052 del codice civile. Invero, detta norma è applicabile non soltanto nel caso di animali domestici, ma anche di specie selvatiche protette ai sensi della legge n. 157/1992 che rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla Regione, quale ente competente a gestire la fauna selvatica in funzione della tutela generale dell′ambiente e dell′ecosistema.
NOTA
Nel caso di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli ed animali selvatici, il criterio di imputazione della responsabilità a carico del proprietario di animali di cui all′articolo 2052 del Cc non impedisce l′operatività della presunzione prevista dall′articolo 2054, comma 1, del codice civile, a carico del conducente di veicolo senza guida di rotaie per danni prodotti a persone o cose, compresi anche gli animali, dalla circolazione del veicolo. Con la conseguenza che, in tali casi, il danneggiato - poiché, ai sensi dell′articolo 2054, comma 1, del codice civile, in caso di incidenti stradali il conducente del veicolo è comunque onerato della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno - se intende ottenere l′integrale risarcimento del danno che allega di aver subito, deve anche allegare e dimostrare di avere nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida e che la condotta dell′animale selvatico ha avuto effettivamente e in concreto un carattere di tale imprevedibilità e irrazionalità per cui non può che ritenersi causa esclusiva del danno, in quanto - nonostante ogni sua cautela - non gli sarebbe stato comunque possibile evitare l′impatto; mentre la Regione, per liberarsi da responsabilità, deve dimostrare che la condotta dell′animale selvatico si è posta del tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno, e come tale, è stata dotata di efficacia esclusiva nella produzione dell′evento lesivo.