Studio Legale Pietrangeli Bernabei
17-06-2024

Clausola penale

Risarcimento forfettario di danno presunto


(Cc, articoli 1218, 1223 e 1382)
L′articolo 1382 del Cc prevede che la clausola con cui si conviene che, in caso d′inadempimento o di ritardo nell′adempimento, uno dei contraenti sia tenuto a una determinata prestazione, abbia l′effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore. La funzione della clausola è dunque, secondo la stessa previsione della norma, quella di un risarcimento forfettario di un danno presunto, per rafforzare il vincolo contrattuale e stabilire preventivamente la prestazione cui è tenuto uno dei contraenti qualora si renda inadempiente, con l′effetto di limitare a tale prestazione il risarcimento, indipendentemente dalla prova dell′esistenza e dell′entità del pregiudizio effettivamente sofferto, salvo che sia convenuta la risarcibilità del danno ulteriore. In tal caso, la clausola costituisce soltanto una liquidazione anticipata del danno, destinata a rimanere assorbita, ove sia provata la sussistenza di maggiori pregiudizi, nella liquidazione complessiva di questi, senza potersi con essi cumulare. In altri termini, eccepita tempestivamente l′avvenuta pattuizione della clausola penale, la conseguente funzione limitativa del risarcimento del danno costituiva l′effetto previsto dalla norma stessa, fatto come tale rilevabile d′ufficio; in correlazione, costituisce una mera difesa la sollecitazione ad interpretare l′accordo transattivo intervenuto tra le parti sul punto come limitativo del danno, con esclusione della risarcibilità del danno ulteriore.

Cassazione civile, Sezione II, ordinanza 12 gennaio 2024 n. 1285