Studio Legale Pietrangeli Bernabei
17-06-2024

Interruzione del processo

Morte della parte


(Cc, articolo 2697; Cpc, articoli 110, 300 e 303)
Occorre distinguere i principi e le regole che presiedono alla valida riattivazione del processo interrotto a causa del decesso della parte originaria da quelli che riguardano l′accertamento e l′acquisto, sul piano sostanziale, della qualità di erede e la titolarità del rapporto di debito per le passività ereditarie. Sotto il primo profilo, in caso di successione a titolo universale in seguito al decesso di una parte processuale, è prioritaria l′esigenza di garantire la celere e regolare e rituale riattivazione del processo interrotto nei confronti dei successori a titolo universale, destinati subentrare nella posizione processuale del de cuius. Diverso è invece il problema dell′accertamento dell′effettivo possesso della qualità di erede, che investe il rapporto sostanziale di debito e che è disciplinato dalle regole generali in tema di riparto dell′onere della prova e dalle norme sostanziali che contemplano le forme di accettazione dell′eredità. Quanto alla prova richiesta per la riassunzione della causa, le norme sull′interruzione delineano un regime di favore per la parte che intenda coltivare il processo, potendo notificare l′atto di riassunzione personalmente e collettivamente presso l′ultimo domicilio del defunto, senza dimostrare che i destinatari siano gli eredi effettivi della parte deceduta anche dal punto di vista sostanziale. Lo stesso criterio di prova vale in caso di notifica diretta ai soggetti che, in virtù del rapporto di parentela con il defunto, appaiano legittimati a subentrare nel processo come eredi. Tale attenuazione si ricollega all′esigenza di evitare i possibili effetti negativi della previsione di un breve termine per riattivare il processo a pena di estinzione, spesso incompatibile con i mezzi dati alla parte per sollecitare il chiamato a prendere posizione o con la necessità di svolgere ricerche per acquisire la prova dell′accettazione.
Per tali motivi l′articolo 303, comma 2, del Cpc solleva la parte dal compito di individuare singolarmente i potenziali eredi, destinatari della notifica dell′atto di riassunzione e di svolgere verifiche che, in assenza di specifici riscontri documentali, eccedano dal controllo allo stato degli atti, della sussistenza di uno stato di fatto legittimante la successione, qualora non sia conosciuta - o conoscibile con l′ordinaria diligenza - alcuna circostanza idonea a dimostrare che il titolo a succedere sia venuto a mancare.

Cassazione civile, Sezione II, sentenza 12 gennaio 2024 n. 1330