Studio Legale Pietrangeli Bernabei
24-07-2024

Danno - Cagionato da cose in custodia

Impianti per l′esercizio di attivitā sportive


(Cc, articolo 2051; Cp, articolo 40)
Il responsabile di una societā sportiva che abbia la disponibilitā di impianti ed attrezzature per l′esercizio delle attivitā e discipline sportive č titolare di una posizione di garanzia, ai sensi dell′articolo 40, comma 2, del Cp, ed č tenuto anche per il disposto di cui all′articolo 2051 del Cc a garantire l′incolumitā fisica degli utenti e ad adottare quelle cautele idonee a impedire il superamento dei limiti di rischio connaturati alla normale pratica sportiva, con la conseguente affermazione del nesso di causalitā tra l′omessa adozione di dette cautele e l′evento lesivo occorso ad un utente dell′impianto sportivo. In particolare, la attivitā agonistica implica l′accettazione del rischio ad essa inerente da parte di coloro che vi partecipano, per cui i danni da essi eventualmente sofferti rientranti nell′alea normale ricadono sugli stessi, onde č sufficiente che gli organizzatori, al fine di sottrarsi ad ogni responsabilitā, abbiano predisposto le normali cautele atte a contenere il rischio nei limiti confacenti alla specifica attivitā sportiva, nel rispetto di eventuali regolamenti sportivi.

Cassazione civile, Sezione III, ordinanza 14 marzo 2024 n. 6877