Studio Legale Pietrangeli Bernabei
24-07-2024

Danno - Cagionato da cose in custodia

Pericolosità della cosa


(Cc, articolo 2051)
Le caratteristiche intrinseche della cosa custodita, cioè la sua pericolosità, non sono un requisito richiesto per integrare la responsabilità ex articolo 2051 del Cc. Per integrare tale forma di responsabilità civile, invero, è sufficiente che il danno sia provocato dalla cosa custodita, la quale sia in grado di produrlo: o di per sé (direttamente) o perché, per effetto della combinazione con altri elementi, diventa produttiva di danni (indirettamente). La responsabilità ex articolo 2051 del Cc resta invece esclusa quando la cosa abbia avuto un ruolo meramente passivo nella produzione del danno.

Cassazione civile, Sezione III, ordinanza 14 marzo 2024 n. 6877