Studio Legale Pietrangeli Bernabei
17-06-2024

Fattura

Prova della esistenza del credito - Rilevazione dei consumi mediante contatore


(Cc, articoli 1218, 1460, 1559 e 2697)
In tema di somministrazione la fattura emessa dal somministrante non costituisce prova dell′esistenza del credito. Tale affermazione, peraltro, si deve coordinare, nel caso di contratti di somministrazione di utenze in cui i consumi sono contabilizzati mediante un contatore, con il valore di attendibilità riconosciuto dall′ordinamento al sistema di lettura a contatore. In particolare, il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, sicché, di fronte alla pretesa creditoria avanzata dal somministrante è l′utente che deve dimostrare che l′inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell′articolo 1218 del Cc. Nondimeno, l′obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell′utente sulla base delle indicazioni del contatore, evidentemente, non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l′utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta, con la conseguenza, dunque, che la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità. Deriva da quanto precede, quindi, un sistema in cui grava sul somministrante l′onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi (il contatore) fosse perfettamente funzionante, mentre grava sul fruitore l′onere di provare che l′eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo, essendo tale riparto degli oneri probatori un precipitato del principio della vicinanza della prova, in ragione del fatto che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze e tale regola, sul riparto dell′onere della prova, presuppone che l′utente contesti il funzionamento del contatore.

Cassazione civile, Sezione III, ordinanza 14 marzo 2024 n. 6959