Studio Legale Pietrangeli Bernabei
19-06-2024

Appalto

Mancato completamento dell′opera - Responsabilità dell′appaltatore


(Cc, articoli 1453, 1455, 1655, 1667, 1668 e 1669)
Nel caso in cui l′appaltatore non abbia portato a termine l′esecuzione dell′opera commissionata, restando inadempiente all′obbligazione assunta con il contratto, la disciplina applicabile nei suoi confronti è quella generale in materia di inadempimento contrattuale, dettata dagli articoli 1453 e 1455 del Cc, mentre la speciale garanzia prevista dagli articoli 1667 e 1668 del Cc trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l′opera sia stata portata a termine, ma presenti vizi, difformità o difetti. Ne consegue che, in caso di omesso completamento dell′opera, anche se questa, per la parte eseguita, risulti difettosa o difforme, non è comunque consentito, al fine di accertare la responsabilità dell′appaltatore per inesatto adempimento, fare ricorso alla disciplina dell′anzidetta garanzia che, per l′appunto, richiede necessariamente il totale compimento dell′opera (Nel caso di specie, richiamato l′enunciato principio, il giudice adito, rilevato che pacificamente i lavori appaltati non erano stati portati a compimento e che parte attrice aveva provato il grave inadempimento richiesto secondo i principi generali dettati dall′articolo 1455 del Cc, ha accolto la domanda di condanna della parte appaltatrice convenuta al risarcimento del danno arrecato per gli interventi necessari per l′eliminazione dei vizi riscontrati e per il ripristino complessivo dell′immobile a regola d′arte, analiticamente descritti nella relazione peritale con attribuzione del controvalore, oltre gli interessi legali dalla data della pronuncia sino al saldo effettivo).

Tribunale di Monza, Sezione II civile, sentenza 10 gennaio 2024, n. 41