Studio Legale Pietrangeli Bernabei
20-06-2024

Guida sotto l′influenza dell′alcool e sotto l′influenza di sostanze stupefacenti

Obbligo di avviso della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia


(Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, articolo 186; disposizioni di attuazione del Cpp, articolo 114)
In tema di guida in stato di ebbrezza, nel caso in cui si debba procedere al compimento dell′alcoltest da parte della polizia giudiziaria, va applicato l′articolo 114 delle disposizioni di attuazione del Cpp che impone di informare la persona della possibilità di avvalersi dell′assistenza di un difensore, il quale ha facoltà di presenziare alle operazioni senza, peraltro, avere diritto di essere preventivamente avvisato. peraltro, non è invece configurabile, a carico della polizia giudiziaria operante, l′obbligo incondizionato di attendere l′arrivo sul luogo del difensore di fiducia avvisato dall′interessato, per il compimento dell′alcoltest, trattandosi di atto di polizia giudiziaria urgente e indifferibile, il cui esito, in quanto legato al decorso del tempo, può essere definitivamente compromesso dall′attesa.

Cassazione penale, Sezione IV, sentenza 29 febbraio-29 marzo 2024 n. 12178