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20-06-2024
Bancarotta fraudolenta documentale
Falsificazione delle scritture e tenuta delle scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio
(Rd 16 marzo 1942 n. 267, articolo 216, comma 1, numero 2)
In tema di bancarotta fraudolenta documentale [articolo 216, comma 1, numero 2, della legge fallimentare], la condotta di falsificazione delle scritture contabili integrante la fattispecie di bancarotta documentale prevista dalla prima parte della norma può avere natura tanto materiale che ideologica, ma consiste comunque in un intervento manipolativo su una realtà contabile "già" definitivamente formata. Invece, la condotta integrante la fattispecie di bancarotta documentale "generica" prevista dalla seconda parte della norma [avere tenuto "i libri e le altre scritture contabili in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento d′affari] si realizza sempre, invece, con un falso ideologico, che si caratterizza per la contestualità alla tenuta della contabilità, nel senso che la condotta è integrata dall′annotazione originaria di dati oggettivamente falsi nella contabilità (ovvero l′omessa annotazione di dati veri), sempre che la condotta presenti le ulteriori connotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice, ossia risulti tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.
Cassazione penale, Sezione V, sentenza 12 dicembre 2023-15 marzo 2024 n. 11093