Studio Legale Pietrangeli Bernabei
20-06-2024

Assicurazione sulla vita

Clausola che esclude la copertura per la morta dovuta a determinate cause


(Cc, articoli 1341, 1469-bis, e 1919; Decreto legislativo 6 settembre 2006 n. 206
Nel contratto di assicurazione, sono da considerare "clausole limitative della responsabilità", per gli effetti dell′articolo 1341 del Cc, quelle clausole che limitano le conseguenze della colpa o dell′inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all′oggetto del contratto le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, dunque, delimitano o descrivono o specificano il rischio garantito. Deriva da quanto precede, pertanto, "che in tema di assicurazione sulla vita la clausola che specifica che la polizza assicura l′evento morte, quale che ne sia la causa, eccezion fatta per tre ipotesi, ovvero che la morte sia conseguenza del dolo del contraente o del beneficiario, che l′assicurato abbia partecipato a delitti dolosi, che l′assicurato abbia partecipato a fatti di guerra", è intesa non a circoscrivere la responsabilità dell′assicuratore, ma a delimitare l′oggetto del contratto. L′evento del decesso dell′assicurato viene, in altri termini, assicurato con alcune eccezioni specifiche, nel senso che, in altri termini, è escluso dal novero dei rischi assicurati e, quindi, dall′oggetto del contratto l′evento morte dovuto a una delle tre cause sopra indicate; e, poiché queste sono preventivamente individuate, non necessitano, allora, di una approvazione specifica per iscritto da parte dell′assicurato, dovendosi escludere non solo la vessatorietà ex articolo 1341 del Cc, ma anche l′operatività della tutela ex articolo 1469-bis del Cc, applicabile ratione temporis auto riguardo alla data di conclusione del contratto de quo, in quanto l′inerenza all′oggetto del contratto della clausola che circoscrive il rischio morte assicurato impedisce di configurare, in pregiudizio del consumatore e se non altro per ciò solo, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

Cassazione civile, Sezione III, ordinanza 11 gennaio 2024 n. 1261