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20-06-2024
Condominio
Innovazioni e modifiche
1) Cc, articoli 1102, 1120 e 1139
Le innovazioni di cui all′articolo 1120 del Cc si distinguono dalle modificazioni disciplinate dall′articolo 1102 del Cc, sia dal punto di vista oggettivo, che da quello soggettivo. Sotto il profilo oggettivo, le prime consistono in opere di trasformazione, che incidono sull′essenza della cosa comune, alterandone l′originaria funzione e destinazione, mentre le seconde si inquadrano nelle facoltà riconosciute al condomino, con i limiti indicati nello stesso articolo 1102 del Cc, per ottenere la migliore, più comoda e razionale utilizzazione della cosa. Per quanto concerne l′aspetto soggettivo, nelle innovazioni rileva l′interesse collettivo di una maggioranza qualificata, espresso con una deliberazione dell′assemblea, elemento che invece difetta nelle modificazioni, che non si confrontano con un interesse generale, ma con quello del singolo condomino, essendo volte al suo solo perseguimento. In particolare, costituisce innovazione ex articolo 1120 del Cc, non qualsiasi modificazione della cosa comune, ma solo quella che alteri l′entità materiale del bene, operandone la trasformazione, o ne modifichi la destinazione, ove il bene assuma, a seguito delle opere eseguite, una diversa consistenza materiale o sia utilizzato per fini diversi da quelli originari. Qualora la modificazione della cosa comune risponda allo scopo di un uso del bene più intenso e proficuo, si versa nell′ambito dell′articolo 1102 del Cc, che, sebbene dettato in materia di comunione ordinaria, è applicabile in materia di condominio degli edifici per effetto del richiamo contenuto nell′articolo 1139 del Cc.
2) Cc, articoli 1102, 1120 e 1122
L′articolo 1120, comma 2 del Cc, nel vietare le innovazioni che possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato o che ne alterino il decoro architettonico è astrattamente applicabile anche agli interventi effettuati con le finalità di cui all′articolo 1102 del Cc, dovendosi accertare, oltre alla compatibilità dell′intervento con i limiti derivanti dall′articolo 1102 del Cc, il rispetto dell′ultimo comma dell′articolo 1120 del Cc, alla luce del necessario coordinamento normativo che deve farsi tra l′articolo 1120 e, ove si tratti di interventi sulle parti esclusive, con l′articolo 1122 del Cc.
Cassazione civile, Sezione II, sentenza 10 gennaio 2024 n. 917