Studio Legale Pietrangeli Bernabei
20-06-2024

Obbligazioni in solido

Transazione conclusa da uno degli obbligati


(Cc, articoli 1304 e 1372)
La transazione conclusa da uno degli obbligati in solido può estendersi ad altro coobbligato (che sia terzo rispetto al contratto), qualora abbia ad oggetto lo stesso debito del terzo, e quando non riguardi invece solo la quota o la parte di obbligazione di chi ha stipulato. Il titolo diverso non esclude la comunanza della obbligazione: essa è solidale anche se il danno è causato da azioni od omissioni diverse, purché abbiano concorso causalmente a determinare il danno. Può anche darsi che il contributo di ciascuno dei coobbligati sia qualificabile sotto diverse fattispecie (l′una di responsabilità contabile e l′altra civile), ma ciò che conta è che sia unico il contributo causale. Ciò che esclude invero la efficacia della transazione verso il terzo è solamente il fatto che essa sia stipulata solo per la parte di obbligazione di uno dei debitori.

Cassazione civile, Sezione III, ordinanza 19 marzo 2024 n. 7324