Ricerca libera
Categorie
Famiglia (39)
Responsabilità civile (40)
Successioni (20)
Bancario (14)
Lavoro e previdenza (26)
Locazioni (21)
Diritti reali (17)
Marchi e Brevetti (2)
Condominio (28)
Interessi (1)
Fallimento (5)
Previdenza e assistenza (2)
Malasanità (12)
Compravendita (6)
Usucapione (10)
Procedimento civile (12)
Truffa (2)
Appalto (16)
Diritto Tributario (6)
Trasporto Aereo (5)
Violenza di genere (2)
Esecuzioni (1)
Responsabilità professionale (6)
Disabilità (2)
Diritto agrario (4)
Intermediazione finanziaria (1)
Societario (4)
Comodato (4)
Diritti fondamentali (5)
Pubblico impiego (4)
Compensazione (3)
Scuola (2)
Mediazione (5)
Contratti (17)
Simulazione (1)
Leasing (3)
Revocatoria (1)
Infortuni sul lavoro (Diritto Penale) (4)
Patto fiduciario (1)
Donazioni (4)
Diritto civile (19)
Espropriazioni (1)
Assicurazioni (5)
Penale (73)
Invalidità (1)
Azienda (2)
Crimini di guerra (1)
Amministrazione di sostegno (4)
Sanzioni amministrative (3)
Corte costituzionale (2)
Edilizia e urbanistica (2)
Diritto amministrativo (1)
24-06-2024
Usucapione
Interruzione del possesso
1) Cc, articoli 1165 e 2943
L′articolo 1165 del Cc nel prevedere che in materia di usucapione trovino applicazione, in quanto compatibili con la disciplina della materia, le disposizioni generali sulla prescrizione e quelle relative alle cause di sospensione, all′interruzione ed al computo dei termini, rinvia implicitamente anche all′articolo 2943 del Cc, che si intitola interruzione da parte del titolare e che attribuisce efficacia interruttiva della prescrizione all′atto col quale il titolare del diritto inizi un giudizio, sia esso di cognizione, conservativo, o esecutivo. In particolare, la domanda giudiziale per essere idonea a interrompere il possesso ad usucapionem, dev′essere oltre che diretta al recupero del possesso, validamente proposta sotto il profilo della tempestività, della legittimazione, della rappresentanza e ogni altro elemento necessario per un′efficace imploratio iudicis officii, e che l′atto interruttivo dell′usucapione oltre a dover rientrare fra quelli tassativamente previsti dalla legge, deve provenire dal titolare del diritto e non da un terzo estraneo al rapporto relativo, a meno che questi non agisca come rappresentante, o mandatario del titolare del diritto.
2) Cc, articoli 1165, 1310 e 2943
Con riguardo ai beni di proprietà comune pro indiviso, deve escludersi che gli interruttivi del possesso ad usucapionem posti in essere da uno dei comproprietari pro indiviso estendano i loro effetti anche agli altri, non essendo ammissibile un possesso ad usucapionem esercitato in modo diverso su quote ideali indivise dello stesso bene. Per i diritti reali, per i quali non vale la solidarietà, infatti, i comportamenti dei singoli compossessori o comproprietari giovano solo a coloro che li hanno posti in essere.
Cassazione civile, Sezione II, ordinanza 11 gennaio 2024 n. 1118