Studio Legale Pietrangeli Bernabei
24-06-2024

Usucapione

Interruzione del possesso


1) Cc, articoli 1165 e 2943
L′articolo 1165 del Cc nel prevedere che in materia di usucapione trovino applicazione, in quanto compatibili con la disciplina della materia, le disposizioni generali sulla prescrizione e quelle relative alle cause di sospensione, all′interruzione ed al computo dei termini, rinvia implicitamente anche all′articolo 2943 del Cc, che si intitola interruzione da parte del titolare e che attribuisce efficacia interruttiva della prescrizione all′atto col quale il titolare del diritto inizi un giudizio, sia esso di cognizione, conservativo, o esecutivo. In particolare, la domanda giudiziale per essere idonea a interrompere il possesso ad usucapionem, dev′essere oltre che diretta al recupero del possesso, validamente proposta sotto il profilo della tempestività, della legittimazione, della rappresentanza e ogni altro elemento necessario per un′efficace imploratio iudicis officii, e che l′atto interruttivo dell′usucapione oltre a dover rientrare fra quelli tassativamente previsti dalla legge, deve provenire dal titolare del diritto e non da un terzo estraneo al rapporto relativo, a meno che questi non agisca come rappresentante, o mandatario del titolare del diritto.

2) Cc, articoli 1165, 1310 e 2943
Con riguardo ai beni di proprietà comune pro indiviso, deve escludersi che gli interruttivi del possesso ad usucapionem posti in essere da uno dei comproprietari pro indiviso estendano i loro effetti anche agli altri, non essendo ammissibile un possesso ad usucapionem esercitato in modo diverso su quote ideali indivise dello stesso bene. Per i diritti reali, per i quali non vale la solidarietà, infatti, i comportamenti dei singoli compossessori o comproprietari giovano solo a coloro che li hanno posti in essere.

Cassazione civile, Sezione II, ordinanza 11 gennaio 2024 n. 1118